Statuto

ONG-NGO del Regno dei Santi Pietro e Paolo

(ReSaPP ONG-NGO)

PRINCIPI ISPIRATORI

Tre sono i fondamentali principi che hanno ispirato la creazione dell’Organizzazione ONG-NGO del Regno dei Santi Pietro e Paolo (ReSaPP ONG-NGO): la pace, l’amore, la spiritualità. La pace nasce dalla cooperazione, dal superamento dei confini etnico-culturali, religiosi, razziali, al fine del raggiungimento di intese comunemente condivise. L’amore, incondizionato ed universale, consente il superamento di barriere insormontabili; esso dà la forza di perdonare e di vincere sull’odio che troppo spesso è alla base della violenza. Amare è spesso difficile, ma la gioia di amare è l’essenza stessa della vita.

La spiritualità, massima espressione dell’essere umano, apre la mente e rinfranca l’anima, la rigenera e la pone ad un livello ben lontano dalle contingenze materiali che frequentemente condizionano ed alle volte inquinano il nostro vivere comune.

ARTICOLO I – Nome                   

L’Organizzazione è denominata “ONG-NGO del REGNO dei SANTI PIETRO e PAOLO” (acronimo ReSaPP ONG-NGO), in seguito Organizzazione.

ARTICOLO II – Indirizzo                                                                                                                  

L’indirizzo ufficiale dell’Organizzazione è: 31-33, Emmanuel Attard Street, St. Venera, SVR1311, Malta, o altro indirizzo che sarà determinato dal Consiglio dell’Organizzazione.

ARTICOLO III – Finalità Principali

  • Il Regno dei Santi Pietro e Paolo, che si richiama ai principi cavallereschi della Milizia Aurata dei Cavalieri di San Pietro e dei Cavalieri di S. Paolo (articolo 13 della Costituzione del Regno), ha, tra i suoi obiettivi primari, la difesa dei più vulnerabili, effettua opere di carità verso i malati, i bisognosi e coloro che sono senza dimora, diffonde la pace e la fratellanza tra i popoli, al fine di alleviare le loro sofferenze (articoli 14 e 16 della Costituzione del Regno), anche attraverso la cooperazione con le organizzazioni internazionali per la protezione del patrimonio naturale, storico e culturale degli stessi;
  • Il Regno dei Santi Pietro e Paolo intende lavorare in perfetta armonia e in linea con le proprie attività promozionali di interesse umanitario, culturale, diplomatico, sociale, educativo, imprenditoriale, artistico, storico e sanitario, che intende trasmettere in tutto il mondo, al fine di migliorare le condizioni sociali e spirituali tra i popoli;
  • Il Regno dei Santi Pietro e Paolo, al fine di espandere ulteriormente le esistenti esperienze di amicizia e di sostegno attraverso iniziative specifiche atte a promuovere la protezione, la conservazione e la diffusione soprattutto tra le vecchie e giovani generazioni, si impegnerà con altre regioni in tutte le attività descritte al punto B e quelle dell’Ordine al Merito del Regno dei Santi Pietro e Paolo;
  • Il Regno dei Santi Pietro e Paolo è autonomo, non ha colore politico, ha un libero orientamento religioso e filosofico ed ha finalità di beneficenza senza scopo di lucro;
  • Il Regno dei Santi Pietro e Paolo si propone di promuovere progetti umanitari nell’ambito dei partenariati conclusi;
  • Il Regno dei Santi Pietro e Paolo agisce di propria iniziativa, come sancito dalla sentenza del 3 luglio 2012 del Tribunale Civile Internazionale – Organo Permanente della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, iscritta al n. 3/2012 del Registro Generale della Corte di Giustizia Arbitrale di Ragusa, irrevocabile dal 18 febbraio 2013.

ARTICOLO IV – Stato e Poteri

Il Regno dei Santi Pietro e Paolo si impegna:

  1. a promuovere una vera cultura di pace che trascenda le religioni, le etnie, le nazionalità, in conformità ai principi morali e istituzionali della propria costituzione;
  2. alla costruzione della pace globale e di un mondo nel quale tutti possano vivere in libertà, armonia, cooperazione e con prosperità;
  3. a promuovere mediazioni tra governi, religioni e società civile, che perseguano lo sviluppo basato su valori universali;
  4. a promuovere una cultura di pace attraverso l’educazione, lo sport, le arti, i mezzi di informazione ed il volontariato;
  5. a promuovere e favorire la cooperazione interreligiosa e interculturale;
  6. a promuovere la prevenzione e la risoluzione dei conflitti;
  7. a collaborare attivamente, interagendo con tutti gli organismi nazionali ed internazionali, le associazioni e le istituzioni al fine di promuovere, in particolare, le relazioni e gli scambi culturali e la creazione di opportunità per i concorsi artistici e culturali su diversi temi, in base alle risorse;
  8. a promuovere lo scambio attivo di risorse umane e di informazioni;
  9. a determinare le specifiche attività di scambio e di cooperazione nei settori più diversi, soprattutto quelli di carattere umanitario, culturale, artistico. storico e sanitario al fine di raggiungere i propri obiettivi;
  10. ad incontrarsi regolarmente con i suoi partner al fine di rendere permanente qualsiasi impegno di partenariato;
  11. a promuovere lo sviluppo di programmi comuni d’azione con la partecipazione di enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali pubbliche e private, al fine di migliorare la qualità delle proprie attività e servizi;
  12. a fungere da punto focale per il collegamento con le istituzioni delle Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dell’Unione Europea (UE), il Consiglio d’Europa e altre organizzazioni europee e mondiali, al fine di studiare e proporre misure per aiutare le persone attraverso progetti umanitari, condividendo gli obiettivi del Consiglio d’Europa e contribuendo al loro raggiungimento;
  13. a organizzare altre attività imprenditoriali nazionali ed internazionali e anche seminari, workshop, incontri, concerti, congressi, eventi culturali e sportivi di ogni tipo, aste pubbliche di qualunque genere ed in particolare di dipinti e oggetti preziosi, viaggi, pellegrinaggi religiosi, attività editoriali e pubblicazioni di ricerca e tutto quanto necessario e opportuno per realizzare le finalità sopra descritte, anche con il supporto di professionisti esperti ed esponenti delle varie religioni, nonché di esponenti del mondo accademico, politico, diplomatico, culturale, economico-finanziario e dell’arte e dello spettacolo;
  14. il Regno dei Santi Pietro e Paolo considera la libertà religiosa un diritto fondamentale di ogni essere umano per cui si impegna, in particolare, a lavorare per il raggiungimento della pace tra le religioni, condizione fondamentale per la realizzazione della pace nel mondo;
  15. per la realizzazione degli scopi sociali il Regno dei Santi Pietro e Paolo può istituire Sedi Diplomatiche e di Rappresentanza in tutto il mondo e nominare e quindi essere rappresentato a livello internazionale dal proprio Corpo Diplomatico così composto:
  • Ambasciatori Onorari e Vice Ambasciatori Onorari;
  • Consoli Generali Onorari e Vice Consoli per i vari Stati,
  • Consoli Onorari e Vice Consoli Onorari per regioni, province e città;
  • Rappresentanti e/o Corrispondenti Diplomatici Onorari Internazionali in ogni Stato;
  • Responsabili di Area in uno o più Stati
  • A discrezione del Presidente agli Ambasciatori e ai Consoli nominati può essere concesso il tesserino diplomatico a conferma dell’incarico affidato;
  • Il tesserino diplomatico, quando concesso, deve essere restituito allo scadere dell’incarico se questo non verrà confermato e sarà annullato e ritirato in caso di inadempienza ai doveri istituzionali ed in situazioni di incompatibilità di incarico, condanne civili e penali ed in qualunque caso la Presidenza lo ritenga necessario;
  • Tutte le nomine delle cariche descritte hanno una durata di due anni e sono rinnovabili;
  • Tutte le cariche concesse sono espletate a titolo volontario e gratuito salvo diverse decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Possono essere inoltre nominati:
Ambasciatori di Pace religiosi e laici, ossia specifici formatori-costruttori di pace che operino nei vari settori della vita sociale (scuola, famiglia, lavoro, tempo libero, etc.) per realizzare concretamente gli scopi associativi, il cui incarico ha la durata di due anni ed è rinnovabile. A discrezione del Presidente anche a loro può essere concesso il tesserino diplomatico.

Il Regno dei Santi Pietro e Paolo ha anche il compito di:

  • promuovere una stretta collaborazione tra leader politici, leader della diplomazia e leader religiosi per elaborare e proporre soluzioni idonee per i problemi di convivenza pacifica nel mondo, nel rispetto profondo delle radici etniche, culturali e religiose;
  • fornire informazioni e documentazione attraverso “mass“ e “social media” in merito alle proprie attività istituzionali, ivi inclusa la elaborazione di proposte volte a migliorare lo status della famiglia nella società;
  • svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna, per il raggiungimento dei propri scopi;
  1. ai fini delle sue attività l’Organizzazione potrà accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con Enti privati e pubblici internazionali.

ARTICOLO V – Il Consiglio di Amministrazione

A) Il Consiglio di Amministrazione è comprende le seguenti cariche:

  1. Presidente
  2. Vice Presidente
  3. Tesoriere
  4. Segretario
  5. Rappresentante locale
  6. Consigliere Affari legali
  7. Altre quattro cariche da definire.

B) Il Presidente (o in sua assenza il Vice Presidente) o almeno altri due membri del Consiglio di Amministrazione costituiscono il quorum. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti e votanti. Il Presidente deve avere un voto iniziale e in caso di parità di voti, il voto decisivo.

C) Il Consiglio di Amministrazione convocherà una riunione o televideo conferenza di amministrazione almeno una volta ogni nove (9) mesi, che si terrà nel luogo all’uopo prescelto.

D) La carica di Presidente è a vita ed è ereditaria nei suoi eredi legittimi o da persone da lui designati.

E) I funzionari amministrativi – i membri del Consiglio di Amministrazione – sono i seguenti:

  1. Presidente e Rappresentante Legale Internazionale: Marcello Gentile
  2. Vice Presidente e Tesoriere: Francesco Gentile
  3. Segretario: Sabatino Bianchino
  4. Rappresentante locale: Philip Chircop
  5. Consigliere Affari Legali: Antonio Romano
  6. Socio Ordinario: Giovanni Canalella
  7. Socio Ordinario: Pierluigi Salvoni
  8. Socio Ordinario: Nicola Murolo

F) Il Consiglio di Amministrazione può, se lo ritiene necessario, nominare altri due Funzionari Amministrativi con il consenso unanime degli Amministratori. Al Presidente, al Vice Presidente, al Tesoriere, al Segretario e al Consigliere Affari Legali nonché ai due eventuali Funzionari Amministrativi è concesso di prassi il tesserino diplomatico;

G) Tutte le cariche del Consiglio di Amministrazione sono triennali e rinnovabili in perpetuo ad eccezione di quella di Presidente che è a vita ed ereditaria (comma (F) dell’articolo V);

H) Al Presidente, al Vice-Presidente, al Segretario e al Consigliere Affari Legali è concesso di prassi il documento ufficiale di rappresentanza.

I) Al fine di contribuire alle attività sopra descritte i nuovi iscritti saranno tenuti al pagamento di una quota annua di iscrizione di euro 50,00 (cinquantaeuro/00).

ARTICOLO VI – Conti

I conti della Organizzazione devono essere controllati da un Revisore interno, nominato durante l’Assemblea Generale.

ARTICOLO VII – Rappresentanza amministrativa

La rappresentanza amministrativa della Organizzazione ricade in testa al Segretario, il quale può esercitarla nei seguenti modi:

  • entro il limite di €. 2.500,00 (duemilacinquecentoeuro/00), con nulla osta del Presidente, ed in mancanza, del Tesoriere, previa comunicazione scritta all’uno o all’altro;
  • oltre il limite di €. 2.500,00 (duemilacinquecentoeuro/00) il Segretario, per ogni singolo atto di disposizione di qualsivoglia natura deve ottenere l’autorizzazione scritta del Presidente e/o dal Tesoriere.

ARTICOLO VIII – Le modifiche del presente atto

Questo atto può essere modificato, tranne che per la carica di Presidente, solo durante l’Assemblea Straordinaria dell’Organizzazione per mezzo di una votazione non inferiore a settantacinque per cento (75%) degli Amministratori dell’Organizzazione, e / o in seguito all’ incondizionata segnalazione dei rispettivi soci fondatori.

ARTICOLO IX – Scioglimento dell’organizzazione

L’Organizzazione può essere sciolta su segnalazione del Consiglio di Amministrazione e decisa in base ai termini dell’articolo VIII di cui sopra e nei termini del secondo modulo del Codice Civile di Malta. In caso di scioglimento, il Consiglio assegnerà i suoi beni, dopo il pagamento di tutte le sue passività, ad un’altra organizzazione legittima con scopi simili.

ATTO COSTITUTIVO
del Consiglio di Amministrazione
dell’Organizzazione del Regno dei Santi Pietro e Paolo

1. L’Organizzazione è un soggetto giuridico che ha tutti i poteri che spettano a tutte le persone giuridiche in virtù della sua personalità giuridica, nonché, senza pregiudizio nei confronti delle competenze di cui sopra, i poteri di seguito specificati:

A) Di acquistare, affittare, scambiare o acquisire, a qualsiasi altro titolo, qualunque proprietà o diritto, privilegio, ipoteca e servitù sulla stessa proprietà ritenuto necessario per realizzare gli obiettivi dell’Organizzazione;

B) Per l’apertura di conti correnti in Malta o qualsiasi Paese nel mondo, per acquisire i prestiti, scoperti di conto, i crediti e le altre strutture finanziarie senza alcun limite e di prendere in prestito o acquistare il denaro in qualsiasi modo il  Consiglio di Amministrazione ritiene idoneo a garantire il pagamento di denaro preso in prestito per mezzo di privilegi, le  ipoteche, o qualsivoglia altra garanzia sulla proprietà presente e in futuro della Organizzazione;

C) Per entrare in garanzie, contratti di indennizzo o di fideiussione-nave e per garantire gli obblighi in esso contenuti mediante le ipoteche, privilegi, generali e speciali su tutti i suoi beni presenti e futuri;

D) Per investire il suo denaro in titoli e azioni.

Ogni decisione di cui al punto 1 paragrafi A), B), C) e D) dell’Atto Costitutivo deve essere presa previa approvazione scritta del Presidente.

2. Non potrà acquisire o fregiarsi della qualità di membro del Consiglio di Amministrazione e se eletto decade colui che:

a) è stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito;

b) è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;

c) è stato riconosciuto colpevole di aver commesso crimini o reati contro gli scopi e le finalità della Organizzazione, ed ogni altro reato o crimine in relazione alle prerogative ed ai principi perseguiti dalla Organizzazione;

d) è un minore;

e) è stato dichiarato interdetto per legge a svolgere le funzioni di un fiduciario.

3. La nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione deve essere risolta nei seguenti casi:

a) dimissioni
b) decesso
c) espulsione
d) assenza di partecipazione alla vita dell’Organizzazione
e) scioglimento dell’Organizzazione
f) quando il fiduciario è ricusato dalla sua nomina, abbia perso i requisiti necessari o non ha potuto, per qualsiasi ragione, continuare nella gestione dell’Organizzazione
g) mancato pagamento della quota di iscrizione annuale

4. Il Consiglio di Amministrazione può revocare la nomina di un fiduciario, se si accerta che ha agito contro gli interessi e gli obiettivi dell’Organizzazione o se egli non soddisfa più i criteri di cui all’articolo III del presente Statuto. In questo caso, il detto fiduciario non può partecipare e votare alle discussioni del Consiglio di Amministrazione.

5. Nel compimento dei loro doveri gli Amministratori devono perseguire l’interesse dell’Organizzazione. In particolare, essi devono:

    • Evitare di prendere parte in qualsivoglia attività in conflitto con l’interesse dell’Organizzazione;
    • Dichiarare qualsiasi interesse che potrebbero avere in contratti o attività con l’Organizzazione o astenersi dal voto, allorquando il Consiglio stia prendendo una decisione in cui l’Amministratore ripone interessi privati;
    • Tenere tutti i registri dell’Organizzazione e, in particolare, tenere un resoconto contenente i verbali di tutte le riunioni e le deliberazioni prese, tenere un registro di tutte le attività dell’Organizzazione e mantenere tutti i registri finanziari in modo appropriato;
    • Tenere un inventario delle attività dell’Organizzazione;
    • Garantire che le spese di funzionamento della Organizzazione siano mantenute al minimo e tutti gli Amministratori, amici e sostenitori devono sopportare le proprie spese in qualsiasi attività che venga intrapresa se non espressamente diversamente concordato.
    • L’Organizzazione opera nei suoi affari e nelle attività attenendosi ai più alti standard etici e morali in modo che gli stessi siano trasparenti e totalmente giustificabili.

6. Il Consiglio di Amministrazione cercherà di coinvolgere il maggior numero possibile di amici e sostenitori dell’Organizzazione al fine di un sostegno attivo e per la promozione delle finalità dell’Organizzazione.

Questo atto è stato scritto, letto e pubblicato e da me sottoscritto notaio in Malta presso Qomi, Mill Street numero 7 (sette), dopo aver debitamente illustrato i contenuti dello stesso alle parti in conformità alla legge.